Art. 7.
(Fondo per la fruizione).

      1. I soggetti destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la fruizione sono:

          a) enti locali;

          b) istituzioni culturali pubbliche o private;

          c) associazioni culturali;

          d) strutture singole o associate;

          e) persone fisiche.

      2. Il CNM gestisce il Fondo per la fruizione musicale al fine di promuovere e di sostenere i soggetti la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) presentazione di progetti per la fruizione della musica italiana su base annuale o triennale;

          b) rapporti con il territorio e con l'associazionismo culturale musicale;

          c) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, con particolare attenzione all'attività di gruppi giovanili con carattere di continuità, finalizzata all'innovazione e al pluralismo creativo;

          d) promozione della ricerca e sperimentazione nel campo della produzione ed esecuzione musicale;

          e) diffusione del patrimonio musicale italiano;

          f) rapporti con le scuole e gli istituti di formazione presenti sul territorio.

 

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      3. Il CNM, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, promuove e sostiene la creazione, sul territorio, di strutture pubbliche stabili destinate all'esecuzione e all'ascolto della musica, nonché alla ricerca e alla sperimentazione nel campo musicale.
      4. Le strutture pubbliche stabili possono avere anche carattere polifunzionale ed essere destinate anche alla formazione e alla didattica, quando siano fornite di laboratori attrezzati e idonei alla ricerca e alla sperimentazione.
      5. Il CNM, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, promuove e sostiene la ristrutturazione di strutture già esistenti sul territorio al fine di trasformarle in strutture a carattere polifunzionale.